Art. 3.
(Composizione dell'Autorità).

      1. L'Autorità è organo collegiale, costituito dal presidente e da sei membri, paritariamente rappresentativi di entrambi i sessi, nominati con determinazione adottata

 

Pag. 6

d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
      2. Il presidente dell'Autorità è scelto tra persone di notoria indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo.
      3. I sei membri dell'Autorità sono scelti tra persone di notoria indipendenza, da individuare prioritariamente tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione e tra professori universitari ordinari di materie giuridiche, nonché tra personalità esperte sulle tematiche delle pari opportunità.
      4. I membri dell'Autorità sono nominati per sette anni e possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali, che diventano membri dell'Autorità, sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.